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Patti successori vietati e le quote di legittima non si possono toccare

Articolo pubblicato su Unione Sarda domenica 24 gennaio 2016

Alla morte di una persona, si pone il problema di stabilire chi le succeda nella proprietà dei beni e nella titolarità degli altri rapporti giuridici patrimoniali (contratti o altri diritti ed obblighi). Anche il mendicante lascia qualcosa (almeno quello che ha indosso) ed è anche possibile che i debiti ereditari superino di gran lunga il valore dei beni. E’ questo complesso di beni e rapporti che si definisce “eredità”; essa viene devoluta per testamento o, se questo manca in tutto o in parte, per legge ai parenti del defunto.

Si succede solo per legge o per testamento: a differenza di altri Paesi, in Italia non sono ammessi i patti successori, ossia quegli accordi con i quali taluno dispone dei diritti che gli possono eventualmente spettare su una successione non ancora aperta o vi rinuncia.

Le disposizioni testamentarie possono essere sia a titolo universale che a titolo particolare. Nel primo caso comprendono l’universalità dei beni del testatore o una quota di essi ed attribuiscono al designato la qualità di erede, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore; nel secondo caso riguardano beni determinati ed attribuiscono la qualità di legatario. Spesso non è facile stabilire se chi è chiamato a succedere sia erede o legatario e spetta al giudice interpretare il testamento.

Nel nostro ordinamento le disposizioni testamentarie soffrono un limite pesante: esse non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, che sono il coniuge ed i parenti più stretti del defunto: ad essi viene riservata una quota di eredità (c.d. legittima), di solito assai rilevante. Il testamento lesivo della quota di legittima non è invalido ma semplicemente impugnabile dai legittimari; essi possono farne dichiarare dal giudice l’inefficacia nei loro confronti, nella misura necessaria a soddisfare i loro diritti (che vengono computati non solo sul patrimonio ereditario ma tenendo conto anche delle donazioni fatte in vita dal defunto). Le quote di legittima variano a seconda dei casi concreti e di solito costituiscono la parte complessivamente più grande dell’eredità (si arriva fino ai tre quarti di essa).

I pesanti limiti al potere di disporre ed il divieto dei patti successori creano sovente gravi problemi, giacchè spesso i genitori vogliono escludere taluni figli dalla loro successione, sentendosi trascurati da questi o perché hanno già disposto a loro favore ma non hanno le prove delle donazioni effettuate, e si rivolgono ai notai per chiedere consigli ed aiuto.

Il notariato ha più volte proposto leggi che consentano alle persone maggiore libertà nell’espressione delle loro volontà successorie, poichè spesso i figli meno pietosi nei loro confronti vengono ingiustamente favoriti. Tuttavia il diritto non è sempre giusto ed il problema resta. 


Autore: Edoardo Mulas Pellerano 13 dic, 2022
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