Articolo pubblicato su Unione Sarda domenica 24 gennaio 2016
Alla morte di una persona, si pone il problema di stabilire chi le succeda nella proprietà dei beni e nella titolarità degli altri rapporti giuridici patrimoniali (contratti o altri diritti ed obblighi). Anche il mendicante lascia qualcosa (almeno quello che ha indosso) ed è anche possibile che i debiti ereditari superino di gran lunga il valore dei beni. E’ questo complesso di beni e rapporti che si definisce “eredità”; essa viene devoluta per testamento o, se questo manca in tutto o in parte, per legge ai parenti del defunto.
Si succede solo per legge o per testamento: a differenza di altri Paesi, in Italia non sono ammessi i patti successori, ossia quegli accordi con i quali taluno dispone dei diritti che gli possono eventualmente spettare su una successione non ancora aperta o vi rinuncia.
Le disposizioni testamentarie possono essere sia a titolo universale che a titolo particolare. Nel primo caso comprendono l’universalità dei beni del testatore o una quota di essi ed attribuiscono al designato la qualità di erede, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore; nel secondo caso riguardano beni determinati ed attribuiscono la qualità di legatario. Spesso non è facile stabilire se chi è chiamato a succedere sia erede o legatario e spetta al giudice interpretare il testamento.
Nel nostro ordinamento le disposizioni testamentarie soffrono un limite pesante: esse non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, che sono il coniuge ed i parenti più stretti del defunto: ad essi viene riservata una quota di eredità (c.d. legittima), di solito assai rilevante. Il testamento lesivo della quota di legittima non è invalido ma semplicemente impugnabile dai legittimari; essi possono farne dichiarare dal giudice l’inefficacia nei loro confronti, nella misura necessaria a soddisfare i loro diritti (che vengono computati non solo sul patrimonio ereditario ma tenendo conto anche delle donazioni fatte in vita dal defunto). Le quote di legittima variano a seconda dei casi concreti e di solito costituiscono la parte complessivamente più grande dell’eredità (si arriva fino ai tre quarti di essa).
I pesanti limiti al potere di disporre ed il divieto dei patti successori creano sovente gravi problemi, giacchè spesso i genitori vogliono escludere taluni figli dalla loro successione, sentendosi trascurati da questi o perché hanno già disposto a loro favore ma non hanno le prove delle donazioni effettuate, e si rivolgono ai notai per chiedere consigli ed aiuto.
Il notariato ha più volte proposto leggi che consentano alle persone maggiore libertà nell’espressione delle loro volontà successorie, poichè spesso i figli meno pietosi nei loro confronti vengono ingiustamente favoriti. Tuttavia il diritto non è sempre giusto ed il problema resta.
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